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Sentenza — n. 20364/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal dismissal due to appellate court's calculation error on appeal deadlines under Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20364/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's order dismissing Silverio Gabresu's appeal on procedural grounds. The appellate court incorrectly calculated the appeal deadline as November 15, 2023, whereas the correct date was December 30, 2023, based on the first-instance judgment date and statutory time extensions. Consequently, the appeal filed on December 24, 2023, was deemed timely, and the case was remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c), comma 1-bis, Art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal declared inadmissible due to a calculation error regarding the expiration of the appeal period shall be declared admissible and the order annulling it revoked.

Parole chiave

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criminal appeal deadline calculation error procedural inadmissibility Criminal Procedure Code remand for retrial timely appeal appellate jurisdiction deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
d) questo termine era pari a 60 giorni, 45 dei quali ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e 15 ai sensi del successivo comma 1-bis, in quanto l'imputato era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado.
Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza dell'art. 585, commi 1, lett.
Art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
c) il dies a quo del termine per impugnare, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., decorreva pertanto dal 30/10/2023 (la data corretta, in realtà, è quella del 1/11/2023, ma ciò non incide sulla decisione del ricorso);
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gabresu Silverio, nato a Ponza (Lt) il 23/6/1960 avverso l'ordinanza del 18/12/2024 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/12/2024, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile, per tardività, il gravame proposto da Silverio Gabresu avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale il 21/9/2023.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza dell'art. 585, commi 1, lett. c), e 1-bis, cod. proc. pen.; vizio di motivazione. La Corte avrebbe dichiarato inammissibile l'appello con evidente errore di calcolo e pur riportando correttamente la sequela processuale: considerando il termine preso dal primo Giudice per il deposito della motivazione, e tenuto conto dell'aumento di 15 giorni per l'assenza del Gabresu nel giudizio di primo grado, il termine per impugnare sarebbe infatti scaduto il 30/12/2023, cosicché l'atto di appello - presentato il 24/12/2023 - sarebbe tempestivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Come correttamente affermato nell'impugnazione, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame per un errore di calcolo sui termini di impugnazione, come peraltro chiaramente evincibile dal contenuto dell'ordinanza. 4.1. La stessa Corte, infatti, ha evidenziato che:

a) la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 21/9/2023;

b) il Giudice aveva riservato il deposito della motivazione in 40 giorni, rispettati;

c) il dies a quo del termine per impugnare, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., decorreva pertanto dal 30/10/2023 (la data corretta, in realtà, è quella del 1/11/2023, ma ciò non incide sulla decisione del ricorso);

d) questo termine era pari a 60 giorni, 45 dei quali ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e 15 ai sensi del successivo comma 1-bis, in quanto l'imputato era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado. Ebbene, muovendo da queste corrette premesse, la Corte di appello avrebbe dovuto individuare la scadenza del termine per impugnare nel 30/12/2023; per contro - e per mero errore di calcolo - l'ordinanza ha concluso che "il termine per il deposito dell'atto di appello scadeva il 15 novembre 2023", ed ha così dichiarato inammissibile l'impugnazione depositata il 24/12/2023.

5. La stessa ordinanza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per la celebrazione del giudizio, in presenza di un atto di appello presentato tempestivamente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Così de