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Sentenza — n. 7734/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention review order citing insufficient grounds and procedural infundamento.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7734/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the detention review order inadmissible due to manifest lack of foundation. The appellant argued the lower court's reasoning was insufficient and relied on a 'copy-paste' technique, but the court found these claims generic and unsupported by evidence. Consequently, the court rejected the arguments regarding the adequacy of the security measure and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, such as when the appellant fails to document alleged errors in the reasoning or presents generic arguments that do not refute the specific factual and legal grounds established by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal detention review order manifestly unfounded copy paste technique procedural costs security measure adequacy Cassation jurisdiction commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decis
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127
copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127).
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso di Di Bella Santo, nato a Catania il 21/07/1992, avverso l'ordinanza in data 13/08/2024 del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Fabio Giuseppe Presenti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 13 agosto 2024 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato la richiesta di riesame presentata da Santo Di Bella avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 25 luglio 2024 dal G.i.p. del Tribunale di Catania per plurime violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990, cessione di un chilo di cocaina (capo 18) e acquisto di un altro chilo di cocaina al prezzo di euro 31.500 (capo 19). r 1A4 i 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché l'ordinanza era stata redatta con la tecnica del copia-incolla (primo motivo), perché era insufficiente la motivazione sull'adeguatezza della misura di massimo rigore in presenza di due cessioni e senza la contestazione della continuazione (secondo e terzo motivo). Il ricorrente presenta una memoria in replica alla requisitoria del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo è inconsistente perché il ricorrente non ha documentato i passi della motivazione dell'ordinanza impugnata che assume essere conformi all'ordinanza genetica impedendo al giudice di legittimità qualsivoglia valutazione sul punto e non si confronta con la giurisprudenza secondo cui è legittimo il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono del pari generici perché non confutano la parte di motivazione in cui il Tribunale del riesame ha logicamente desunto la sussistenza delle esigenze cautelari dai seguenti molteplici elementi:

a) spiccata caratura criminale derivante dalla posizione del Di Bella come braccio destro dell'Ercolano, soggetto in posizione apicale;

b) disponibilità manifestata al Romeo, dopo la consegna di un chilo di cocaina, a rifornirlo di droga anche una volta a settimana, a dimostrazione dello stabile collegamento con fornitori in grado di provvedere all'approvvigionamento;

c) propalazioni di Privitera Salvatore Sam, indicative del suo stabile inserimento in gruppi criminali dediti al commercio di stupefacenti di diversa tipologia. L'apparato argomentativo, pertanto, è ben più ampio ed articolato di quanto rappresentato dalla difesa. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decis