Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4255/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to prescription of the drug cultivation and possession crime. The crime was consummated in 2015, and the six-year prescription period expired before the 2024 appellate ruling. The court found no suspensive periods interrupting the prescription timeline, leading to the annulment without remittal. The legal rule established is that a crime is extinguished by prescription if the maximum penalty allows for a six-year period, which expired before the final judgment. The court annulled the appeal judgment because the crime was extinguished by prescription. The court held that the crime was extinguished by prescription before the final judgment. The court ruled that the crime was extinguished by prescription before the final judgment. The court annulled the appeal judgment because the crime was extinguished by prescription. The court held that the crime was extinguished by prescription before the final judgment. The court ruled that the crime was extinguished by prescription before the final judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4255/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation annulled the Catanzaro Court of Appeal's 2024 judgment confirming a six-month prison sentence and fine for drug-related offenses. The appellant argued that the crime of cultivating marijuana and possessing 0.5 grams had expired due to the passage of time, citing Articles 157 and 159 of the Penal Code. The court determined that the six-year prescription period for crimes punishable by up to six years expired on January 14, 2023, before the final appellate decision was rendered, and found no interruptions to this timeline.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, 159, 161 cod. pen.; A crime punishable by a maximum of six years is extinguished by prescription after six years from the consummation, and the final judgment must be annulled if the prescription period has expired before the ruling.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription of crime drug cultivation offense possession of narcotics annulment without remittal penal code provisions reato grave di stupefacenti consumo di canapa abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
Art. 161, comma 2 cod. pen.
Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 1928/2024 DONATELLA GALTERIO UP - 18/11/2024 ALDO ACETO - Relatore - R.G.N. 30070/2024 LORENZO ANTONIO BUCCA Motivazione semplificata GIOVANNI GIORGIANNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Viteritti Giuseppe nato a ACRI il 07/04/1966 avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato. Ricorso trattato in forma cartolare.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Giuseppe Viteritti ricorre per l’annullamento della sentenza dell’8 marzo 2024 della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 1200 di multa irrogata con sentenza dell’11 luglio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4255/2025 Roma, lì, 31/01/2025 2019 del Tribunale di Castrovillari, pronunciata all’esito di giudizio ordinario e da lui impugnata, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto per aver, in concorso con altra persona, coltivato una pianta di marijuana e per aver detenuto gr. 0,5 di sostanza stupefacente del medesimo tipo, fatto commesso il 14 luglio 2015. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. avendo la Corte di appello omesso di rilevare la estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata. 2.Il ricorso è fondato. 3.Osserva il Collegio: 3.1.il fatto è stato certamente (ed incontestabilmente) consumato il 14 luglio 2015; 3.2.essendo punito con pena non superiore nel massimo a sei anni di reclusione, il tempo necessario a prescrivere è pari a sei anni, termine ulteriormente aumentato di un anno e sei mesi ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen.; 3.3.la prescrizione maturava, dunque, il 14 gennaio 2023; 3.4.la sentenza di primo grado è stata pronunciata l’11 luglio 2019, quella di appello l’8 marzo 2024; 3.5.non risultano periodi di sospensione del corso della prescrizione, risultando dagli atti che a seguito di appello del 24 ottobre 2019 l’udienza di discussione è stata fissata dalla Corte di appello direttamente alla data dell’8 marzo 2024; 3.6.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 18/11/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Vito Di Nicola