Cassation appeal dismissed as filed late, violating the 15-day deadline for written judgment notifications under criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed 13 days after the deadline for submitting a written judgment. The appellant, Oreste Carrera, filed the appeal on March 22, 2025, while the appellate court's written decision was communicated via PEC on March 4, 2025. The court ruled that the delay violated the strict 15-day statutory limit for filing appeals against written judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a judgment rendered by written procedure is inadmissible if filed after the expiration of the fifteen-day period from the date the written decision is communicated to the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNA VERGA - Presidente - Sent. n. sez. 924/2025 LUCIANO IMPERIALI CC - 13/05/2025 GIOVANNI ARIOLLI R.G.N. 13587/2025 SANDRA RECCHIONE - Relatore - EMANUELE CERSOSIMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Carrera Oreste nato a CASANDRINO il 01/01/1969 avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Firenze, il 4 marzo 2025 confermava la responsabilità di Oreste Carrera, con sentenza con motivazione contestuale. Poiché si era proceduto con rito cartolare, l’esito del giudizio veniva comunicato via pec al ricorrente lo stesso 4 marzo 2025.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Carrera il 22 marzo 2025. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27629/2025 Roma, lì, 28/07/2025 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre i quindici giorni dal deposito della motivazione contestuale, in violazione dei termini indicati dall’art. 585, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen.. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 13 maggio 2025. Il Consigliere estensore La Presidente Sandra Recchione Giovanna Verga