Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18617/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed due to formal waiver of appeal rights by the defendant's counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18617/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's counsel formally renounced the appeal rights. Although the defense initially argued an error in applying procedural articles regarding domicile declarations, the lawyer and special prosecutor subsequently submitted a formal waiver. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under the relevant procedural code and ordered the payment of court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A formal renunciation of appeal rights by the defense counsel renders the subsequent appeal inadmissible, regardless of prior procedural defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal waiver of rights inadmissible appeal procedural waiver defense counsel court costs formal renunciation domicilio eletto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 581, comma 1 quater, cod.proc.pen.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Attesa la ritualità dell’atto abdicativo deve, pertanto, emettersi declaratoria d’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 591, comma 1, lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen., non ravvisandosi ragioni d’esonero (Sez.
art. 646 cod.pen
art. 616 cod.proc.pen
con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen., non ravvisandosi ragioni d’esonero (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462
616 cod.proc.pen., non ravvisandosi ragioni d’esonero (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 – 02).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da Anna Petruzzellis -Presidente- Anna Maria De Santis -relatore- Sent. n. 863/2025 Marco M. Alma C.C. - 7/5/2025- Maria Daniela Borsellino R.G. n. 6932/2025 Francesco Florit ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Pennacchi Alessia n. a Roma il 27/4/1974 avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Roma in data 3/2/2025 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di Pennacchi Alessia avverso la sentenza resa dal Tribunale di Velletri in data 27/2/2024, che l’aveva dichiarata responsabile del delitto di cui all’art. 646 cod.pen., condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. In particolare la Corte territoriale rilevava che l’impugnazione avverso la sentenza resa in assenza dell’imputata non conteneva l’allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18617/2025 Roma, lì, 16/05/2025 al fine delle notificazioni né alcun richiamo espresso e specifico a precedenti atti dai quali desumere il luogo in cui eseguirle.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 581, comma 1 quater, cod.proc.pen.

3. Con atto trasmesso a mezzo PEC il 22 aprile u.s il difensore e procuratore speciale della Pennacchi ha espresso formale rinunzia all’impugnazione. Attesa la ritualità dell’atto abdicativo deve, pertanto, emettersi declaratoria d’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod.proc.pen. con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen., non ravvisandosi ragioni d’esonero (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 – 02). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Maggio 2025 La Consigliera estensore La Presidente Anna Maria De Santis Anna Petruzzellis