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Sentenza — n. 17710/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; home detention revoked replaced with residence obligation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17710/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Belluno Sabino was declared inadmissible because the applicant withdrew the request on March 24, 2025. The applicant argued that the lower court failed to assess his distance from the crime scene and relied on a copy-paste of previous orders. The court ruled that since the home detention measure was revoked and replaced with a residence obligation, the withdrawal was justified, exempting the applicant from court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Withdrawal of a cassation appeal renders it inadmissible, and no court costs are imposed if the withdrawal stems from the revocation of the contested precautionary measure.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility declaration precautionary measure home detention court costs exemption luogo del reato diritto di essere arrestato rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
In data 24/03/2025 è pervenuta a questa Corte la rinuncia al ricorso da parte di Belluno Sabino, conseguentemente deve pronunciarsi sentenza di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591, comma 1 lett.
art. 73 d.p.r. 309/90
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Belluno Sabino nato a Pagani il 22/03/1978 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno in data 03/02/2025 udita la relazione del Consigliere Lucia Aielli lette le conclusioni con le quali il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 03/02/2025, il Tribunale del riesame di Salerno, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 01/10/2024, ha confermato l'ordinanza del 10/05/2024 con cui il Gip della stessa città aveva applicato nei confronti di Belluno Sabino, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a più reati di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 commessi a Maiori, tra ottobre e dicembre 2022.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per avere il Tribunale trascurato di valutare in relazione alle esigenze cautelari, il fatto che Belluno si era allontanato dal luogo di consumazione dei reati contestati e quindi aveva interrotto le condotte criminose commesse in Maiori nell'anno 2022.

3. Deduce, con un secondo motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale si sarebbe limitato ad un copia - incolla dell'ordinanza genetica, del precedente provvedimento di riesame e della sentenza rescindente della Corte di cassazione senza valutare l'adeguatezza delle misura cautelare applicata, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare.

4. Il ricorso è inammissibile. In data 24/03/2025 è pervenuta a questa Corte la rinuncia al ricorso da parte di Belluno Sabino, conseguentemente deve pronunciarsi sentenza di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia/ non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la rinuncia è stata determinata dall'intervenuta revoca della misura della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituita con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza. p.q.nn. Dichiara inammissibile il ricorso. Così d