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Sentenza — n. 16642/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls first instance judgment for lack of reasoning regarding confiscation of phone in plea bargain case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16642/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the first-instance judgment regarding the confiscation of the defendant's smartphone due to a complete lack of reasoning. The defendant argued that the lower court failed to justify the confiscation under Article 240 of the Penal Code, noting the device had no link to the crimes. Consequently, the case was remitted to a different judge for a new trial on the confiscation issue.

Regesto Legislator

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Art. 240 cod. pen.; Art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, the judge must explicitly motivate the reasons for confiscating specific goods; failure to do so renders the decision void and requires remittal to a different judge.

Parole chiave

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confiscation of goods plea bargain proceedings omitted reasoning remittal to different judge Article 240 Penal Code uso del telefono cellulare alla guida confisca dei proventi di reato furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 240 cod. pen.
Sulla base di tale premessa osserva che il giudice della sentenza impugnata non ha esplicitato i motivi di fatto e di diritto per cui ha disposto la confisca, là dove l’art. 240 cod.
Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Da ciò discende che la sentenza deve essere annullata con rinvio al g.i.p dello stesso tribunale, diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per nuovo giudizio sulla confisca, necessario al fine di colmare le lacune argomentative qui rilevate.
L. n. 134 del 2003
Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «in tema di patteg- giamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art.
art. 611 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
Otmane Mohamadi, per il tramite del proprio procuratore speciale, impu- gna la sentenza in data 19/11/2024 resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
Sulla base di tale premessa osserva che il giudice della sentenza impugnata non ha esplicitato i motivi di fatto e di diritto per cui ha disposto la confisca, là dove l’art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco
(Fattispecie, nella quale la Corte riteneva inadeguata ed insufficiente la motivazione con cui i giudici disponevano la confisca di un computer limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del reato)» (Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv.
Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Esposito
258275 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Esposito, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOHAMADI OTMANE nato il 11/11/2000 in MAROCCO (CUI 06Q2M56) avverso la sentenza in data 19/11/2024 del GIP del TRIBUNALE DI SA- VONA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale FRANCESCA ROMANA BORRELLI, che ha concluso per l’annulla- mento con rinvio della sentenza impugnata; a seguito di trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Otmane Mohamadi, per il tramite del proprio procuratore speciale, impu- gna la sentenza in data 19/11/2024 resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Savona, che lo ha condannato per i reati di furto aggravato e rapina e ha disposto la confisca dello smartphone in sequestro. Deduce: 1.1. Omessa motivazione in relazione alla confisca del telefono. 1 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a :

A N T O N I O S A R A C O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 d 7 8 e a 5 4 8 b 6 4 1 f 6 8 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a Il ricorrente premette che una sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione per dedurre l’omessa motivazione in relazione alla confisca. Sulla base di tale premessa osserva che il giudice della sentenza impugnata non ha esplicitato i motivi di fatto e di diritto per cui ha disposto la confisca, là dove l’art. 240 cod. pen. consente la misura ablativa quando essa ricada sul pro- fitto del reato, mentre il telefono confiscato era privo di correlazione con i reati contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «in tema di patteg- giamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustifica- zioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni con- fiscati. (Fattispecie, nella quale la Corte riteneva inadeguata ed insufficiente la motivazione con cui i giudici disponevano la confisca di un computer limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del reato)» (Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Esposito, Rv. 285062 – 01). 1.2.

Ciò premesso, non può che rilevarsi come nella sentenza impugnata non si spenda nessuna parola quanto alle ragioni dell’ablazione del telefono, al punto da risultare impossibile finanche stabilire se si tratti di confisca obbligatoria ovvero di confisca facoltativa, mancando ogni argomentazione circa l’eventuale sussistenza dei presupposti dell’una o dell’altra misura.

2. Da ciò discende che la sentenza deve essere annullata con rinvio al g.i.p dello stesso tribunale, diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per nuovo giudizio sulla confisca, necessario al fine di colmare le lacune argomentative qui rilevate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. del Tribunale di Savona in diversa persona f