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Ordinanza — n. 13849/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific factual and legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13849/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific factual and legal grounds required by law. The appellant's lawyer had previously waived substantive arguments regarding the defendant's liability but failed to provide the necessary elements of fact and legal reasoning to justify acquittal. Consequently, the court ruled that the appeal was radically generic and ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific factual and legal grounds, particularly when the appellant has waived substantive defenses without providing the requisite elements to justify the outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal radical genericity Criminal Procedure Code waiver of liability procedural costs lack of specific grounds acquittal defense motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile ex art. 581, comma 1 lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Iammarino Rosario n. ad Acerra il 29/2/1984 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 17/12/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione della Cons. Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, riduceva rispettivamente ad anni tre, mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa e anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa le pene inflitte a Iammarino Rosario per i reati ascrittigli ai capi A) e B) della rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen.

3. Il ricorso è inammissibile ex art. 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen., attesa la radicale genericità che lo connota, avendo il difensore, a fronte dell’intervenuta rinunzia ai motivi di merito in punto di responsabilità, omesso di indicare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che avrebbero dovuto condurre al proscioglimento dell’imputato.F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N N A M A R I A D E S A N T I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 7 e c 9 0 7 2 a f e a 9 8 5 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non sussistendo cause d’esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C