Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to waived aggravating circumstances in plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant had previously waived specific grounds of appeal. The appellant, Oreste Belluomo, sought to challenge the appellate court's confirmation of a criminal sentence based on a plea agreement, arguing the court failed to properly consider a specific aggravating circumstance. The court ruled that once an accused waives appeal grounds, the appellate judgment becomes final regarding those elements, making subsequent complaints about them legally inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Once an accused waives grounds of appeal, the appellate judgment becomes final regarding those elements, rendering subsequent complaints about them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Belluomo Oreste, nato a Napoli il 25/09/1967 avverso la sentenza del 04/06/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15 ottobre 2021, nei confronti di Oreste Belluomo in relazione al reato di cui agli artt. 110-629 cod. peri., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.
2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancata motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. proc. pen., seppure menzionata nel giudizio di bilanciamento.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. Belluomo ha rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo quelli sull'aggravante mafiosa e sul trattamento sanzionatorio (cfr. sentenza impugnata, p. 3, e verbale dell'udienza del 4 giugno 2024: «A questo punto le parti intendono chiedere l'applicazione di pena concordata nei seguenti termini: esclusa art. 416-bis.1 (metodo mafioso), riconosciute le circostanze 62-bis c.p. prevalenti sull'aggravante dell'aver agito in più persone riunite, la pena finale di anni 3 mesi 4 di reclusione ed € 400,00 di multa»).
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01) e all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01), necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena.
Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01). Gli ulteriori profili circostanziali restano, dunque, cristallizzati con la formalizzazione del negozio abdicativo, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena.
4. Il procedimento deve, pertanto, essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen e il ricorrente condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consigl