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Sentenza — n. 1806/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to explicitly reference prior domicile election in appeal act under Art. 581 c.1-ter.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1806/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to explicitly reference a prior domicile election in the appeal act. Although the lower court noted the existence of a special power of attorney, the appellant's counsel did not specifically cite the domicile election or its location in the file as required by the statute. The court ruled that the defense attorney bears the specific oner of expressly referencing such a pre-existing domicile to ensure procedural efficiency, and the lack of this specific reference justified the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.; The appeal act must contain an explicit and specific reference to a prior domicile declaration or election and its location in the file, making a mere mention insufficient to satisfy the statutory requirement.

Parole chiave

Generato dall'IA
Art. 581 comma 1-ter domicile election appeal act requirements procedural efficiency inadmissibility appeal special power of attorney notification of decree domicilio eletto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione il De Benedictis a mezzo del difensore che deduce violazione di legge e vizio di motivazione per erronea interpretazione dell'art. 581 comma 1-ter cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 9 August 2024, n. 114
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinance n. 26458 of 19 June 2024, Fifth Section, Criminal Section
Generato dall'IA
Sentenza — n. 1285/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal for failure to deposit specific domicile declaration for citation service.
Sentenza — n. 40853/2022 — snpen
Cassation court annuls surveillance tribunal decree for lack of domicile declaration by defendant in alternative detention request.
Sentenza — n. 2173/2024 — snpen
Criminal appeal dismissed for lack of domicile declaration required by new procedural code article 581.1-ter.
Sentenza — n. 1932/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal against appeal inadmissibility due to missing domicile declaration in appeal act.
Sentenza — n. 23462/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility when prior domicile election lacks post-judgment deposit. The court rules that the new statute requires a fresh declaration at the time of appeal. The ruling upholds the strict procedural requirement for filing a new domicile election with the appeal document. The decision clarifies that previous domicile elections do not satisfy the new statutory mandate. The court rejects the argument that prior elections remain valid indefinitely. The outcome confirms the necessity of a new declaration to avoid inadmissibility. This case establishes the mandatory nature of the post-judgment filing requirement. The ruling ensures strict compliance with the updated procedural code. The decision prevents reliance on outdated domicile designations. The court emphasizes the legislative intent to control procedural timelines.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di De Benedictis Saverio, nato in Canada il 20.07.1961, contro l'ordinanza della Corte d'appello di Milano dell'11.04.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simona Ciccarelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'11/04/2024, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Saverio De Benedictis contro la sentenza emessa il 30/11/2023 dal Tribunale del capoluogo meneghino di cui ha perciò disposto l'esecuzione, condannando inoltre l'appellante alle spese del procedimento.

2. Ricorre per cassazione il De Benedictis a mezzo del difensore che deduce violazione di legge e vizio di motivazione per erronea interpretazione dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.: rileva, infatti, che l'imputato - come è evincibile dalla intestazione della sentenza di primo grado - aveva ritualmente eletto domicilio di cui le disposizioni introdotte dalla riforma del 2022 non contemplano affatto la perdita di efficacia o la caducazione; aggiunge che la stessa ordinanza impugnata ha dato atto che nell'atto di appello era contenuto un espresso riferimento alla nomina con procura speciale che, pur non rinvenuta all'interno del fascicolo, era stata regolarmente depositata e di cui la Corte d'appello ben avrebbe dovuto preventivamente sollecitare il deposito.

3. La Procura generale, in vista dell'udienza del 24/09/2024, aveva trasmesso la sua requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.

4. All'udienza del 24/09/2024 il processo era stato differito in attesa che fossero decise le questioni devolute alle Sezioni unite penali con ordinanza del 19/06/2024 della V Sezione di questa Corte.

5. La Procura generale, all'esito della decisione delle Sezioni unite penali, ha trasmesso una nuova requisitoria concludendo, stavolta, per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26458 del 19 giugno 2024, avendo ravvisato una difformità di orientamenti nelle decisioni adottate sul punto, nell'ambito del proc. RG n. 6578/24, ric. De Felice, aveva rimesso alle Sezioni unite penali le seguenti questioni:

a) se "... ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione";

b) se "... la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo".

3. All'esito dell'udienza del 24/10/2024 avanti alle Sezioni unite penali sono state diramate le relative informazioni provvisorie: sul primo aspetto l'informazione provvisoria è nel senso che "la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024"; sulla seconda questione l'informazione provvisoria è nel senso che "... la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione".

4. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Milano aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto nell'interesse del De Benedictis poiché "... all'atto di appello, proposto il 14 gennaio 2024, non è allegato - a differenza di quanto indicato in epigrafe dall'atto di appello - alcun atto contenente dichiarazione e/o elezione di domicilio dell'imputato". 4.1. L'art. 33 del D. L.vo n. 150 del 2022 aveva inserito, nell'articolo 581 del codice di procedura penale, i commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.: il comma 1-ter stabiliva, testualmente, che "con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fella notificazione del decreto di citazione a giudizio"; il comma 1- quater stabiliva, a sua volta, che "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". 4.2.

L'art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024 n. 114 ha soppresso il comma 1-ter che, tuttavia, come hanno chiarito le Sezioni unite penali, continua a trovare applicazione per gli atti di impugnazione introdotti - come nel caso di specie - in data antecedente al 25 agosto 2024. 4.3. Come accennato, nell'immediatezza dell'entrata in vigore del D. Lg.vo 150 del 2022, si era posto il problema della corretta interpretazione della disposizione di cui si discute di cui, tuttavia, al di là delle diverse soluzioni ermeneutiche elaborate, era unanimemente condivisa la finalità che era quella di snellire gli adempimenti propedeutici all'instaurazione del giudizio d'appello onerando l'imputato appellante, "ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio", della specifica indicazione del domicilio ove il provvedimento di fissazione avrebbe dovuto essergli recapitato, in tal modo assicurando per un verso la conoscenza del processo da parte dell'interessato ma, per altro verso, la semplificazione del lavoro della cancelleria, con la garanzia del buon fine della notifica dell'atto di citazione per il giudizio.

Si era allora discusso (nei termini ampiamente riassunti nell'ordinanza di remissione alle Sezioni unite penali) se tale esigenza richiedesse una nuova ed autonoma elezione di domicilio ovvero se, a quei fini, fosse sufficiente il richiamo ad una elezione/dichiarazione di domicilio o di residenza che fosse già presente in atti; le Sezioni unite, come risulta dall'informazione provvisoria che risulta, ai nostri fini, del tutto esaustiva, hanno per l'appunto affermato che "la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione".

5. Fermo quanto precede, il Collegio deve tuttavia rilevare che nell'atto d'appello proposto nell'interesse del De Benedictis manca ogni sia pure indiretto riferimento non soltanto alla sua collocazione nel fascicolo ma, invero, alla stessa esistenza di una preesistente elezione/dichiarazione di domicilio. Consegue la correttezza della decisione qui impugnata essendo preciso onere del difensore - anche in presenza di una elezione di domicilio già effettuata nel precedente grado di giudizio - quello di richiamarla espressamente e specificamente, indicandone anche la collocazione nel fascicolo processuale, proprio nell'ottica di semplificare l'attività propedeutica alla celebrazione del giudizio di secondo grado.

6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma — che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di