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Ordinanza — n. 112/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-appealable grounds under new plea bargaining rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 112/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived all grounds for objection during the appellate plea bargaining procedure. Although the defense argued that the lower court erred in qualifying extortion crimes and failed to prove usura elements, these issues were deemed non-devolutive. The court ruled that once an appellant renounces specific grievances, the higher court lacks jurisdiction to review them, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Upon the introduction of plea bargaining in the second instance, the principle of waiver applies, meaning the appellate court is bound to limit its review to non-waived grounds, thereby precluding the examination of arguments previously abandoned by the defendant.

Parole chiave

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appellate plea bargaining waiver of grounds non-devolutive issues procedural preclusion inadmissible appeal extortion qualification usury crime istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
LA Corte di Appello di Milano rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena alla quale Bombaker Cristian Fabio era stato condannato per diversi reati di usura ed estorsione aggravata.
Art. 599 cod. proc. pen.
LA Corte di Appello di Milano rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell’art. 616 cod.
Legge n. 103 del 2017
pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art.
Decreto legge n. 92 del 2008
art. 599-bis cod. proc. pen
LA Corte di Appello di Milano rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena alla quale Bombaker Cristian Fabio era stato condannato per diversi reati di usura ed estorsione aggravata.
art. 393 cod. pen
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Bombaker, lamentando l’errata qualificazione dei reati di estorsione, dovendo le relative condotte essere riqualificate nella violazione dell’art. 393 cod. pen.
art. 599 cod. proc. pen
LA Corte di Appello di Milano rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
(tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: BOMBAKER CRISTIAN FABIO nato a BOLLATE il 25/04/1982 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. LA Corte di Appello di Milano rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena alla quale Bombaker Cristian Fabio era stato condannato per diversi reati di usura ed estorsione aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Bombaker, lamentando l’errata qualificazione dei reati di estorsione, dovendo le relative condotte essere riqualificate nella violazione dell’art. 393 cod. pen. con la conseguenza che, mancando le denunce, si sarebbe dovuto pervenire a sentenza di non luogo a procedere; inoltre, la Corte di appello non aveva risposto alle censure secondo cui per i reati di usura non era stata dimostrata in alcun modo la condotta tipica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in l’appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).

2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2024 Il Consigliere estensore Il