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Sentenza — n. 37476/2025 — snpen Generato dall'IA

Public prosecutor's appeal dismissed as improper remedy; correct procedure is opposition under Art. 678 c.p.p. for surveillance magistrate orders.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37476/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The public prosecutor filed a cassation appeal against a surveillance magistrate's order converting an unpaid fine into controlled liberty. The prosecutor argued the new law required a different substitution penalty, but the court ruled the appeal was procedurally incorrect. The court determined that such orders are subject to opposition, not cassation, and therefore dismissed the appeal for lack of proper standing.

Regesto Legislator

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Art. 678, comma 1-bis c.p.p.; Art. 667, comma 4 c.p.p.: When a surveillance magistrate issues an order without formalities regarding fine conversion, the correct remedy is opposition, not cassation appeal.

Parole chiave

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surveillance magistrate fine conversion controlled liberty procedural remedy opposition vs cassation substitution penalty procedural error commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Avverso l'ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione lo strumento impugnatorio previsto dall'ordinamento non è, quindi, quello del ricorso per cassazione, contemplato nei diversi casi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma quello dell'opposizione.
Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
50839 del 15/11/2023, Di Domenico, n.m., l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede che il magistrato di sorveglianza, in relazione a determinate materie, fra le quali anche quella concernente "la conversione delle pene pecuniarie", procede ai sensi dell'art.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., deduce che, poiché il reato per cui è stata emessa la sentenza di condanna è stato commesso dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto applicare il nuovo testo dell’art.
art. 660 cod. pen
150, il magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto applicare il nuovo testo dell’art. 660 cod.
art. 666 cod. proc. pen
667, comma 4, stesso codice, ovvero con ordinanza adottata "senza formalità" avverso la quale "possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso, si procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.", ovvero nel contraddittorio delle parti.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 50839 del 15/11/2023, Di Domenico
Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin
Per il principio di conservazione delle impugnazioni (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIACAPUA VETERE nel procedimento nei confronti di CAVALLO ARTURO, nato a Castelvolturno (CE) il 15/03/2002 avverso l'ordinanza del 16/06/2025 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di Santa Maria Capua Vetere udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del P.G., Francesca Costantini, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Achille Esposito, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16 giugno 2025 il magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha accolto l’istanza del pubblico ministero dell’8 ottobre 2024 di conversione della pena pecuniaria di 1.600 euro di multa, inflitta a Arturo Cavallo con la sentenza del 12 settembre 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rimasta non pagata. Il magistrato di sorveglianza ha accolto l’istanza ed ha disposto la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata. Il pubblico ministero aveva chiesto la conversione “in una pena limitativa della libertà personale”.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che, poiché il reato per cui è stata emessa la sentenza di condanna è stato commesso dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto applicare il nuovo testo dell’art. 660 cod. pen., che prevede la conversione della pena pecuniaria rimasta non pagata, non in libertà controllata, ma nelle pene della semilibertà sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, della detenzione domiciliare sostitutiva.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Francesca Costantini, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Con nota scritta il difensore del condannato, avv. Achille Francesco Esposito, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. Infatti, come già rilevato da questa Corte nella pronuncia Sez. 1,n. 50839 del 15/11/2023, Di Domenico, n.m., l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede che il magistrato di sorveglianza, in relazione a determinate materie, fra le quali anche quella concernente "la conversione delle pene pecuniarie", procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, stesso codice, ovvero con ordinanza adottata "senza formalità" avverso la quale "possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso, si procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.", ovvero nel contraddittorio delle parti.

Avverso l'ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione lo strumento impugnatorio previsto dall'ordinamento non è, quindi, quello del ricorso per cassazione, contemplato nei diversi casi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma quello dell'opposizione. Per il principio di conservazione delle impugnazioni (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643), il ricorso per cassazione, erroneamente proposto contro la decisione adottata senza formalità, deve essere, pertanto, qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per la decisione.

P.Q.M Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al magistrato di sorveglianza di S