Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 19706/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by annulling lower court order due to lack of domicile declaration in citation decree.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19706/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order dismissing the appeal, which had been based on the absence of a domicile declaration for citation purposes. The appellant argued that the first-instance trial was held in his presence, rendering the strict requirement for a new domicile declaration inapplicable. The court ruled that the law applicable at the time of filing the appeal required only a clear reference to an existing domicile, not a new declaration, thereby allowing the appeal to proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.; The declaration or election of domicile for citation purposes need not be materially attached to the appeal act if clearly referenced, provided the defendant was present in the first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
domicile declaration citation decree appeal admissibility procedural law law Cartabia temporal validity clear reference tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.
pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, con riferimento all'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., dato che il ricorrente, in primo grado, è stato giudicato in presenza.
Art. 11 preleggi
Law 9 agosto 2024, n. 114
Sentenza delle Sezioni Unite n. 6578 del 24 ottobre 2024
Sono corrette le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello, quanto alla inesistenza della valida elezione di domicilio da parte dell'appellante, anche con riguardo alla massima di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6578 del 24 ottobre 2024, quanto all'applicazione della norma ex art.
Sentenza delle Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite n. 6578 del 24 ottobre 2024
Sono corrette le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello, quanto alla inesistenza della valida elezione di domicilio da parte dell'appellante, anche con riguardo alla massima di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6578 del 24 ottobre 2024, quanto all'applicazione della norma ex art.
Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUA LUIGI nato a BOSA il 21/09/1999 avverso l'ordinanza del 01/08/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Presid nte GIUSEPPE SANTALUCI lette/scntit-c le conclusioni del PG , A; \f,

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dal difensore di Luigi Mua avverso la sentenza del Tribunale di Oristano del 29/03/2023, ordinandone l'esecuzione e condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali. Il provvedimento si fonda sul rilievo dell'assenza di dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 581, comma I- ter cod. proc. pen.

2. Ricorre per cassazione Luigi Mua, a mezzo dell'avv. Salvatore Carlo Castronovo, deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, con riferimento all'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., dato che il ricorrente, in primo grado, è stato giudicato in presenza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Sono corrette le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello, quanto alla inesistenza della valida elezione di domicilio da parte dell'appellante, anche con riguardo alla massima di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6578 del 24 ottobre 2024, quanto all'applicazione della norma ex art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., come modificata dalla c.d. legge Cartabia al caso in esame per le impugnazioni presentate sino al 24/08/2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. L'atto di appello a firma del difensore del ricorrente reca in esordio l'indicazione che Luigi Mua "elegge domicilio in Macomer (NU) nella via Sant'Ignazio n. 29". La sentenza appellata, a sua volta, reca nell'intestazione l'indicazione del domicilio eletto dall'imputato, che è proprio quello riportato nell'atto di appello dal difensore che ha proposto impugnazione. E nel dare atto dello svolgimento del processo precisa che esso si è svolto in presenza dell'imputato. Nessun dubbio, quindi, può residuare sul fatto, da un lato, che non fosse richiesto un mandato ad impugnare, richiesto nei casi di processo svoltosi in assenza dell'imputato; dall'altro, che l'atto di appello proposto contenga l'espressa puntuale indicazione del domicilio presso il quale compiere le notificazioni previste dalla legge, anzitutto quella del decreto di citazione per il giudizio di appello.

3. L'atto di appello in esame è stato proposto prima del 24 agosto 2024, giorno in cui è entrata in vigore la legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato la disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in forza della quale "con l'atto di impugnazione delle parti privare e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della motivazione del decreto di citazione a giudizio". Nonostante l'abrogazione, di tale disposizione occorre tener conto in riguardo alle impugnazioni proposte prima della entrata in vigore della legge abrogatrice, secondo quanto stabilito da S.U. n. 13808 del 24/10/2024.

La sentenza delle Sezioni unite ha chiarito che nella successione temporale delle disposizioni regolatrici dell'atto di impugnazione, e specificamente delle modalità di compimento dell'atto considerato isolatamente nel suo aspetto formale, va fatta applicazione del principio di cui all'art.11 preleggi, con la conseguenza che, per la verifica di conformità dell'atto alla fattispecie processuale di riferimento, va fatta applicazione della legge vigente al momento in cui l'atto è stato compiuto.

4. Della disposizione normativa appena richiamata non può esser data una lettura formalistica, e quindi non può ritenersi che la parte impugnante fosse onerata, a pena di inammissibilità, dell'incombente del deposito di una nuova dichiarazione o di una nuova elezione di domicilio, necessariamente proveniente, per il caso in esame, dall'imputato appellante. Come compiutamente argomentato dalla sentenza delle Sezioni unite prima richiamata, non è necessario, per l'imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado, che la dichiarazione o elezione di domicilio si a "nuova", che sia cioè formata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

La disposizione normativa richiede soltanto che la dichiarazione o l'elezione di domicilio siano idonee al raggiungimento dello scopo voluto dalla legge, appunto da certa e regolare motivazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. Di qui, la conclusione, su cui fonda la presente decisione di annullamento, che la dichiarazione o elezione di domicilio "non deve necessariamente essere materialmente unita all'atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco"; con l'ulteriore precisazione, utile per il caso in esame in cui è il difensore che con lo stesso atto di impugnazione fa richiamo espresso al domicilio già eletto, che "spetta al difensore dell'imputato appellante indicare con chiarezza e in modo inequivoco nell'atto di impugnazione quale sia la dichiarazione o elezione di domicilio da utilizzare per notificare ...il decreto di citazione", ove risultino plurime dichiarazioni o elezioni.

5. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di ap