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Sentenza — n. 17902/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls criminal judgment for lack of written reasoning under Art. 606 c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17902/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled a criminal judgment from the Naples Tribunal due to a complete absence of written reasoning. The appellant argued that the decision merely stated evidence existed without explaining the judicial evaluation process. The court ruled that such brevity violates the statutory requirement for a concise exposition of facts and law, rendering the sentence null.

Regesto Legislator

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Art. 546, Art. 606 c.p.p.: A criminal judgment is null if it lacks a graphic exposition of the reasons of fact and law, as the mere assertion of evidence without analytical development fails to meet the minimum standard of clarity required for judicial conviction.

Parole chiave

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lack of written reasoning nullity of criminal judgment Art. 606 c.p.p. judicial motivation annulment with remittal detenzione eccessiva arresto legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 546 c.p.p.
Manca, pertanto, graficamente, la motivazione della sentenza, intesa – ai sensi dell’art. 546 cod.proc.pen.
Art. 606 comma 1 lett. c c.p.p.
Sussiste il denunciato vizio ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.
art. 546 cod.proc.pen
Manca, pertanto, graficamente, la motivazione della sentenza, intesa – ai sensi dell’art. 546 cod.proc.pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'alterio Daniele nato a NAPOLI il 19/08/1971 avverso la sentenza del 04/07/2024 del TRIBUNALE di Napoli; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 4 luglio 2024 il Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità di D’Alterio Daniele in riferimento al reato di cui all’art. 75 d.lgs. n.159 del 2011, per fatto commesso in data 21 ottobre 2021, con condanna alla pena di mesi sei di arresto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione – nelle forme di legge – D’Alterio Daniele. Con il ricorso si deduce l’assenza grafica di motivazione della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Nel testo della decisione si afferma testualmente che «allo stato degli atti acquisiti emergono elementi probatori tali da consentire una previsione di condanna». Non vi è altro sviluppo argomentativo sul tema della responsabilità e della ricostruzione del fatto. Manca, pertanto, graficamente, la motivazione della sentenza, intesa – ai sensi dell’art. 546 cod.proc.pen. – come concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.

L’espressione utilizzata in sentenza non consente, infatti, in alcun modo di apprezzare l’avvenuto vaglio delle risultanze dimostrative poste a carico dell’imputato ed è al di sotto di qualsiasi standard minimo di chiarezza e precisione delle forme di rappresentazione del convincimento giudiziale. Sussiste il denunciato vizio ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c cod.proc.pen., dato che l’assenza grafica di motivazione determina la nullità della sentenza. Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio, come da dispositivo. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in divers