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Sentenza — n. 1321/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal violation regarding preventive surveillance duration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1321/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Akid Saiefeddine inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that the preventive surveillance measure was excessive because his most recent crime occurred in 2020, yet the lower court fixed the duration at five years. The court rejected this claim, ruling that the appeal fails to demonstrate a violation of law or a lack of adequate reasoning regarding the subject's persistent criminal activity since 2011.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it merely requests a different evaluation of facts without proving a violation of law or a manifestly insufficient motivation that would have altered the outcome.

Parole chiave

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preventive surveillance social danger assessment cassation appeal inadmissibility lack of legal violation insufficient motivation fermo di breve durata durata del soggiorno controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Con il primo motivo egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Con il primo motivo egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Giuliano Giordani, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.
Art. 4 I. n. 1423/56
Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art.
Art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65
1423/56, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art.
Art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Giuliano Giordani, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule'
Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro
Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv.
Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri
(Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv.
Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AKID SAIEFEDDINE nato in Tunisia il 15/04/1990; avverso il decreto della Corte di appello di Ancona del 15/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Ancona, giudicando sulla impugnazione dell'interessato, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale di Ancona in data 9 maggio 2024, con il quale era stata applicata, nei confronti di Akid Saiefeddine, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno nel Comune di Fermo per la durata di anni cinque.

2. Avverso il predetto decreto Akid Saiefeddine, per mezzo dell'avv. Giuliano Giordani, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1, 4, 6 e 11 d.lgs. 159/2011 per essere stata ritenuta sussistente la sua pericolosità sociale sebbene l'ultimo reato da lui commesso risalga all'anno 2020 e che, quindi, egli non può essere considerato soggetto dedito in modo assiduo al crimine. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione con riferimento alla durata della sorveglianza speciale, che è stata fissata nella misura massima possibile nonostante la sua presunta pericolosità si arresti al 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. , P1) t, 2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule', Rv. 279284;

Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi m una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc.

Noviello, Rv. 279435).

3. Ciò posto, deve evidenziarsi che, al contrario di quanto sostenuto con la impugnazione, il decreto della Corte territoriale ha dato conto - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - della sussistenza dei requisiti sopra richiamati senza incorrere nella lamentata violazione di legge. 3.1. Invero, la Corte di appello di Ancona ha confermato il provvedimento di sottoposizione dell'odierno ricorrente alla misura di prevenzione in oggetto evidenziando che egli, sin dal suo arrivo in Italia, si è reso responsabile di numerosissimi reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la Pubblica amministrazione, nonché in materia di armi, di stupefacenti e di contravvenzioni di polizia, commessi nel 2011, 2013, 2017, 2018 e 2020.

Per tali ragioni, quindi, il proposto è stato ritenuto socialmente pericoloso, tenuto anche conto dei suoi numerosi precedenti di polizia, delle numerose misure cautelari disposte nei suoi confronti e della precedente misura di prevenzione (avviso orale) emessa a suo carico. 3.2. Inoltre, la pregressa misura dell'avviso orale è stata ritenuta - in modo non contraddittorio - inefficace poiché, anche dopo di essa, Akid Saieffedine è stato deferito per furto in appartamento, lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e violazione della legge stupefacenti; quanto poi alla durata della misura di prevenzione, la Corte territoriale l'ha ritenuto congrua alla luce della intensa e prolungata attività criminale del soggetto iniziata nel 2011 ed ancora in corso.

4. In conclusione, il ricorrente - pur lamentando la violazione di legge e la mancanza di motivazione - in realtà chiede a questa Corte una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo per confermare il giudizio di pericolosità nei suoi riguardi.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle