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Sentenza — n. 320/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance judge's order due to incorrect residual sentence calculation under Art. 47 Ord. Pen.

Numero d'incarto Sentenza — n. 320/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the surveillance judge's order declaring the provisional placement request inadmissible because the judge relied on an incorrect residual sentence calculation. The applicant argued that subsequent legal measures, including early release and sentence continuation, reduced the remaining term to under four years, a fact the lower court ignored. The court agreed, holding that the procedural inadmissibility was based on a factual error in the sentence computation, thereby ordering a new evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 47 ord. pen.; The procedural inadmissibility of a provisional placement request based on a residual sentence exceeding four years is void if the sentence calculation fails to account for subsequent legal modifications such as early release or sentence continuation.

Parole chiave

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provisional placement request residual sentence calculation procedural inadmissibility early release effect sentence continuation surveillance judge error Art. 47 Ord. Pen. adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 47 ord. pen.
Avverso l’ordinanza Elsa Nuccitelli ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 47 ord.
art. 81 cod. pen
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUCCITELLI ELSA nato a POPOLI il 21/07/1985 avverso l'ordinanza del 04/09/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, Marco Dall’Olio, che ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4 settembre 2024, il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di ammissione provvisoria ad affidamento alla prova al servizio sociale, avanzata da Elsa Nuccitelli, ritenendo che il fine pena risultasse superiore a quattro anni. Il provvedimento veniva ratificato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza in data 16/09/2024.

2. Avverso l’ordinanza Elsa Nuccitelli ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 47 ord. pen., in quanto il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto che il fine pena relativo alla posizione della detenuta fosse alla data del 28/02/2032, mentre non aveva tenuto conto delle vicende successive alla condanna, e in particolare la liberazione anticipata già concessa, l’applicazione dell’istituto della continuazione e il nuovo calcolo di residuo pena emesso dalla Procura di Pescara in data 28/02/2024, a seguito dell’ordinanza ex art. 81 cod. pen. adottata dal giudice dell’esecuzione. Il nuovo fine pena così rideterminato e del quale il Magistrato di sorveglianza non ha tenuto conto è stabilito alla data del 02/01/2028. Pertanto il residuo di pena da espiare è inferiore a quattro anni e l’istanza non poteva essere dichiarata inammissibile.

3. Il Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La difesa della condannata ha allegato al proprio ricorso tutta la documentazione che attesta come il fine pena preso a parametro nel decreto impugnato ai fini della valutazione di ammissibilità dell’istanza (28/02/2032) non sia corretto perché calcolato con esclusivo riferimento alla misura delle originarie condanne da espiare per complessivi anni nove, mesi sette e giorni tre di reclusione (ordine di esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in data 09/02/2023. La ricorrente ha dimostrato che le era stata concessa, in relazione al periodo di presofferta detenzione, la liberazione anticipata, che le era stato applicato l’istituto della continuazione (con ordinanza del Tribunale di Pescara in data 07/12/2023, che rideterminava la pena complessiva in anni sei e mesi due di reclusione) e che in seguito a tali provvedimenti era stato riformulato il calcolo di residuo pena dalla Procura di Pescara in data 28/02/2024, determinando la scadenza di pena alla data del 02/01/2028.

L’erroneo computo della pena residua, posto alla base del decreto di inammissibilità, ne impone pertanto l’annullamento.

3. Va, pertanto, accolto il ricorso ed annullato il decreto impugnato, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere perché rivaluti l’istanza alla luce del corretto computo della pena da espiare.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Così è deciso, 29/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA