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Ordinanza — n. 47490/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug money confiscation as generic and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47490/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by El Bouazzaoui Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense failed to challenge the source of the €34,290 cash found alongside significant drug quantities, while the lower court's decision explicitly detailed the lack of legitimate income for both defendants. Consequently, the court ruled the appeal generic and unsupported, affirming the confiscation based on the absence of lawful earnings under the relevant statutes.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990; Art. 240-bis c.p.: An appeal against a confiscation order is inadmissible if it is generic and fails to address the statutory requirements regarding the lack of legitimate income, as the specific nature of the funds (price, profit, or proceeds) is irrelevant to the confiscation criteria.

Parole chiave

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confiscation of proceeds drug trafficking lack of legitimate income inadmissible appeal Corte di Cassazione beni sequestrati confisca dei proventi di reato azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990
Art. 240-bis c.p.
309 del 1990 ed all'art. 240-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 240-bis cod. pen
309 del 1990 ed all'art. 240-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUAZZAOUI MOHAMED nato il 16/02/1998 avverso la sentenza del 09/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di El Bouazzaoui Mohamed OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. con cui si censura la disposta confisca del denaro è generico è manifestamente infondato tenuto conto che, da un canto, neppure la difesa accenna alla provenienza della somma in contante trovata unitamente alla significativa quantità di sostanza stupefacente, mentre, dall'altro, la decisione evidenzia le ragioni della confisca dell'ingente somma di denaro ammontante ad euro 34.290, con pertinente riferimento all'assenza di redditi leciti da parte di entrambi gli imputati (uno dei quali ricorrente), così dando conto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 ed all'art. 240-bis cod. pen., aspetto reso palese dal tenore della motivazione, essendo indifferente che la somma di denaro, ai fini della confisca in ipotesi particolari disciplinata dalle citate norme, costituisca il prezzo, il provento o il profitto del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il