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Ordinanza — n. 47467/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing merits already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47467/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize specific sentencing circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as a mere reproduction of arguments already adequately examined by the appellate judges, who logically and coherently ruled on the irrelevance of the data.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. 309/90; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal merely reproducing profiles already adequately examined by the judges of the merits is inadmissible and manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal merits already reviewed reproductive argument sentencing circumstances procedural costs imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. 309/90
23826/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 62-bis cod. pen.
309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto una censura meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.
art. 73 d.P.R. 309/90
23826/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 62-bis cod. pen
309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto una censura meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARDONA GIUSEPPE nato a VITTORIA il 19/11/1997 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; C' i R.G.N. 23826/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto una censura meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale le ragioni dell'irrilevanza del dato che la difesa aveva inteso valorizzare con la propria deduzione (cfr. foglio n. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigli