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Ordinanza — n. 47463/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding confiscation of illicit funds under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47463/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a decision confiscating a large sum of money, arguing against the deprivation of assets. The court rejected this claim as generic and unfounded because it failed to specifically refute the legal grounds for confiscation, which include the absence of legitimate income and the specific statutory requirements for asset ablation.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990; Art. 240-bis c.p.: An appeal against a confiscation decision must specifically refute the legal grounds for the deprivation of assets; generic objections that do not address the specific requirements for illicit income or profit are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of assets illicit income inadmissible appeal generic objection procedural costs asset ablation legitimate income rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
Art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990
Art. 240-bis c.p.
cit., entrato in vigore in data precedente alla commissione del fatto in data 1 marzo 2024) ed all'art. 240-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 240-bis cod. pen
cit., entrato in vigore in data precedente alla commissione del fatto in data 1 marzo 2024) ed all'art. 240-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NJIE ALAGIE EBRIMA (CUI: O5LFWWZ) nato il 21/01/1998 avverso la sentenza del 13/06/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Njie Alagie Ebrima OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. attraverso il quale si censura la disposta confisca del denaro è generico e manifestamente infondato visto che non contrasta specificamente la decisione che, quanto alla confisca dell'ingente somma di denaro rivenuta nella disponibilità del ricorrente, dà conto delle ragioni dell'ablazione con pertinente riferimento all'assenza di redditi leciti, così rappresentando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (come modificato a seguito di d.l. 15 settembre 2023, n. 123, che ha esteso il sequestro in casi particolari alle ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. cit., entrato in vigore in data precedente alla commissione del fatto in data 1 marzo 2024) ed all'art. 240-bis cod. pen., aspetto non confutato dal ricorrente, essendo indifferente che la somma di denaro, ai fini della confisca in ipotesi particolari disciplinata dalle citate norme, costituisca il prezzo, il provento o il profitto del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il