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Ordinanza — n. 47417/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as appeal lacks concrete grounds regarding sentencing balance under Art. 69 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47417/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Anna Russo inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Russo challenged the lower court's decision to prioritize generic recidivism over specific circumstances under Article 69, Paragraph 4 of the Penal Code. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the contested balance of circumstances was already resolved by applying the statutory minimum penalty, rendering further arguments inconsequential.

Regesto Legislator

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Art. 69 comma 4 c.p.; Art. 616 c.p.p. - An appeal is inadmissible if the challenge lacks concrete grounds, particularly when the sentencing balance relies on statutory minimums where additional principled indications are inconsequential.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism sentencing statutory minimum penalty balancing of circumstances manifestly unfounded procedural costs Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 69 comma 4 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANNA nato a FOGGIA il 25/06/1993 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Anna Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura proposta, dotata di concretezza solo con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze opposte in termini di equivalenza ( giacchè la pena irrogata è stata applicata nel minimo edittale s che sul punto le ulteriori indicazioni di principio non possono che ritenersi inconferenti), è manifestamente infondato', giacchè, alla rivendicata prevalenza delle generiche sulla recidiva ex ad 99 comma 4 cp contestata e riconosciuta, osta il disposto di cui all'art 69 comma 4 cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.