Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits arguments already correctly decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Boubaker Rabie inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court determined that the arguments raised were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Palermo with legally sound reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 54 c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUBAKER RABIE nato il 22/08/1998 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; i letto il ricorso proposto nell'interesse di Boubaker Rabie avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta insussistenza degli elementi legittimanti l'applicazione nella specie sia del disposto di cui all'art. 54 cod. pen ( cfr, pag 2, quart'ultimo capoverso), sia della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ( pag 3, quart'ultimo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.