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Ordinanza — n. 47148/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of notice for alternative sentencing as discretionary judicial power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47148/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Antonio Carbone inadmissible, upholding his nine-month prison sentence. The appellant argued the lower court failed to notify him of alternative sentencing options under Article 545-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that judges possess discretionary power to determine alternative measures, meaning the omission of such notice implies an implicit assessment that conditions for substitution were not met, thus rendering the sentence valid. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.p.; In matters of short custodial sanctions, the judge is not obligated to propose alternative measures to the accused, as this represents a discretionary power where omission implies an implicit evaluation of non-qualifying conditions, precluding sentence nullity.

Parole chiave

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alternative sentencing notice judicial discretionary power Article 545-bis c.p.p. procedural nullity prison sentence validity Cassazione ordinanza criminal procedure law commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis c.p.p.
pen.; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del difetto di motivazione della sentenza circa la possibilità di sostituire la pena irrogata in primo grado in presenza delle condizioni previste dall'art. 545-bis cod.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
285412); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 545-bis cod. proc. pen
pen.; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del difetto di motivazione della sentenza circa la possibilità di sostituire la pena irrogata in primo grado in presenza delle condizioni previste dall'art. 545-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2090 del 27/12/2023
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023 dep.
Sez. 5, n. 11272 del 23/09/1998, Cucumazzo
Sez. 6, n. 49864 del 29/11/2013, Talone
Sez. 6, n. 49864 del 29/11/2013, Talone, Rv.
Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia
25813301; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE ANTONIO nato a CERIGNOLA il 31/10/1976 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore della parte civile ASL Foggia, avv. Aurelio Follieri, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, del 12 febbraio 2020, che aveva condannato Antonio Carbone alla pena di nove mesi di reclusione poiché colpevole del reato di cui agli artt. 624-625, nn. 2 e 7, cod. pen.; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del difetto di motivazione della sentenza circa la possibilità di sostituire la pena irrogata in primo grado in presenza delle condizioni previste dall'art. 545-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato atteso che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione dell'avviso di cui all'articolo menzionato presuppone un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva, non comportando la nullità della sentenza (Sez. 1, n. 2090 del 27/12/2023, dep. 17/01/2024, Rv. 285710;

Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023 dep. 31.10.2023, Rv. 285412); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che non può essere accolta la domanda della parte civile di condanna del ricorrente al pagamento in suo favore delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, poiché il ricorrente si è limitato ad impugnare la sentenza di secondo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio e non ha inteso impugnare le statuizioni civili della sentenza di appello, cosicché non ricorre la soccombenza dell'imputato rispetto alla parte civile che solo può giustificare la condanna alla rifusione delle spese da questa sostenute; nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato; ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione de qua (Sez. 5, n. 11272 del 23/09/1998, Cucumazzo, Rv. 21151601;

Sez. 6, n. 49864 del 29/11/2013, Talone, Rv. 25813301; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 26262601);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civil