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Ordinanza — n. 47138/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appeal court's conviction for forgery due to inadmissibility of fact-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47138/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Simone Benini inadmissible and ordered him to pay court costs. Benini argued that the appellate court violated procedural rules by failing to renew the trial investigation regarding a forged document, claiming the court's reasoning was contradictory. The court rejected this because the second ground of appeal concerned factual issues, which are not subject to cassation review, and the first ground was unfounded given the appellate court's direct evaluation of the forgery.

Regesto Legislator

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Art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.; Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.: An appeal challenging a judgment on grounds that the lower court failed to renew the trial investigation is inadmissible if the contested issue pertains to facts, as cassation courts review only legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual issues cassation forgery conviction procedural renewal court costs order inchiesta per falsità atti falsa testimonianza falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.
pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione del dettato dell'art. 603 comma 3-bis cod.
Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
257063); - che il secondo motivo è inammissibile poiché esso attiene a questioni di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu
Sez. 5, n. 10331 del 24/01/2019, Asin
Sez. 5, n. 10331 del 24/01/2019, Asin, Rv.
Sez. 2, n. 5687 del 06/12/2012, Rahman
Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio
255680; Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINI SIMONE nato a NOVARA il 03/08/1995 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza del Tribunale di Novara del 25 novembre 2022, che aveva prosciolto Simone Benini dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste, dichiarando l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione del dettato dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello di Torino ha valutato direttamente il documento falsificato, affermando che non si trattava di un falso grossolano per la cui integrazione si richiedeva la riconoscibilità ictu ocull da parte di chiunque, come affermato dalle pronunce di legittimità riportate in sentenza (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639;

Sez. 5, n. 10331 del 24/01/2019, Asin, Rv. 276244; Sez. 2, n. 5687 del 06/12/2012, dep. 2013, Rahman, Rv. 255680; Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063); - che il secondo motivo è inammissibile poiché esso attiene a questioni di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis