Italian Court dismisses appeal as specific, citing lack of reasons for alleged sentencing flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Iannone's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Iannone argued the lower court's sentencing lacked specific reasons regarding his lack of ties to organized crime and his non-reliance on drug sales for income. The court rejected these points as generic principles without concrete justification for the alleged deficiencies in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of general principles without specifying the reasons why the lower court's motivation is deficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 19/06/1975 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Iannone Giovanni avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è aspecifico, consistendo nel richiamo di principi generali senza l'indicazione delle ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe carente; anche in relazione al trattamento sanzionatorio, il ricorso si limita a evidenziare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e il fatto che la cessione di stupefacenti non rappresenterebbe un'abituale fonte di guadagno per il ricorrente, ma tali elementi non sono di per sé incompatibili con il mancato riconoscimento delle generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este e La PresidOnte