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Ordinanza — n. 46498/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific, citing lack of reasons for alleged sentencing flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Iannone's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Iannone argued the lower court's sentencing lacked specific reasons regarding his lack of ties to organized crime and his non-reliance on drug sales for income. The court rejected these points as generic principles without concrete justification for the alleged deficiencies in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of general principles without specifying the reasons why the lower court's motivation is deficient.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement sentencing motivation organized crime ties drug trafficking income imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 19/06/1975 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Iannone Giovanni avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è aspecifico, consistendo nel richiamo di principi generali senza l'indicazione delle ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe carente; anche in relazione al trattamento sanzionatorio, il ricorso si limita a evidenziare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e il fatto che la cessione di stupefacenti non rappresenterebbe un'abituale fonte di guadagno per il ricorrente, ma tali elementi non sono di per sé incompatibili con il mancato riconoscimento delle generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este e La PresidOnte