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Ordinanza — n. 46484/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism and sentencing as lower court's reasoning was sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mattina Antonino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already provided specific and logical reasoning regarding the aggravating circumstance of recidivism and the factual basis for the final sentence. Consequently, the cassation judge found no merit in the arguments challenging the first and second grounds of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision contains specific and logical reasoning on the grounds of recidivism and sentencing, rendering the cassation review unnecessary.

Parole chiave

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recidivism aggravating circumstance sentencing proportionality inadmissible appeal manifestly unfounded procedural costs recidiva nell'infrazione modalità di calcolo dell'ammenda riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTINA ANTONINO nato a PARTINICO il 29/02/1996 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mattina Antonino avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo concernente il riconoscimento della recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello specificamente e logicamente motivato in merito al riconoscimento dell'aggravante; ritenuto che il secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, a fronte degli indici fattuali - oggettivi e rilevanti - dei quali si è tenuto conto per stabilire l'entità finale della sanzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente