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Ordinanza — n. 46468/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding crime and minor offensiveness arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46468/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Unniemi's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for the recognition of a crime under Article 372 of the Penal Code and the minor offensiveness of the act, but the lower court had already specified that no objectively proven facts supported the latter claim. The court rejected the appeal because the first ground was too generic and lacked specific criticism of the reasoning, while the second ground was deemed manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify where and why the lower court's reasoning is illogical, or if the claimed facts are manifestly unsupported by objective evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded minor offensiveness Article 372 Penal Code Cassazione ordinanza procedural defect falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 372 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNNIEMI FRANCESCO nato a PALERMO il 16/01/1988 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Unniemi Francesco avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l'accertamento del reato di cui all'art. 372 cod. pen., è generico, censurandosi la motivazione senza indicare in quale parte e per quali ragioni la stessa dovrebbe ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria; rilevato che è manifestamente infondato anche il motivo concernente il mancato riconoscimento delle generiche, avendo la Corte di . appello specificato che non erano emersi fatti obiettivamente idonei a dimostrare la minor offensività del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil-a in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este ore La Presidente