Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding defense attorney strike participation and prescription suspension limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense attorney's participation in a collective strike does not constitute a legitimate impediment to court appearances. The court affirmed that such actions trigger an automatic suspension of the prescription period without the statutory sixty-day limit applying. Consequently, the lower court's decision to suspend the prescription was correct, and the appeal was rejected as lacking new grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159, comma 1, n. 3 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court holds that a defense attorney's participation in a collective strike does not constitute a legitimate impediment, meaning the suspension of prescription proceedings applies for the full duration of the adjournment without the sixty-day cap.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLINO GIOVANNI nato a CARIATI il 26/07/1985 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/12/2023 la Corte di appello di Sassari confermava la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 25/01/2023, che aveva condannato Giovanni Carlino per il reato di cui all'articolo 659 cod. pen. alla pena di gg. 20 di arresto, condizionalmente sospesa.
2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge in riferimento all'articolo 18 della Costituzione e alla legge 83/2000, relativa allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Con il secondo motivo deduce violazione degli articoli 157 e 159 cod. pen., ritenendo che nessuna sospensione del corso della prescrizione potesse derivare dall'adesione del difensore all'astensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati stante la loro intima connessione, è inammissibile.
2. Le doglianze non si confrontano infatti con la costante giurisprudenza di questa Corte, (v., ex multis, Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154 - 01), secondo cui l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice, determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dalrart. 159, comma primo, n. 3, cod. pen..
Analogamente, si è ritenuto (Sez. 7, Ord. n. 8124 del 25/01/2016, Nasci°, Rv. 266469 - 01) che il provvedimento dì rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. Correttamente i giudici hanno disposto la sospensione del corso della prescrizione, la quale pertanto non è decorsa nel suo termine massimo.
Il ricorso, che (in entrambe le doglianze) si limita ad addurre generiche contestazioni legate all'esercizio di diritti costituzionali, senza addurre profili nuovi che indirizzino questa Corte verso un revirement della sua consolidata giurisprudenza, è pertanto manifestamente infondato.
3. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in