Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46209/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, citing lack of specific grounds for acquittal under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46209/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant failed to specify reasons justifying an acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, as the appellate court had only reviewed the sanctioning treatment. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds justifying a reversal of the lower court's decision, particularly when the appellate court's reasoning was limited to sanctioning treatment rather than substantive liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds criminal procedure code acquittal requirements procedural costs motivi di cassazione sanzione disciplinare risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANDRI GIANMARCO nato a ROMA il 10/07/2000 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che non ha rivalutato l'accertamento della responsabilità perché non dedotta nei motivi di appello che investivano unicamente il trattamento sanzionatorio, atteso che il ricorso neppure specifica le ragioni che avrebbero giustificato una pronuncia di proscioglimento ai senso dell'art.129 c.p.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente