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Ordinanza — n. 45761/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and late submission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Alfred Tota's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first two grounds for violation of law and lack of reasoning as mere repetitions of arguments already dismissed by the Court of Appeal without substantive critique. Additionally, the fourth ground was deemed inadmissible because it failed to establish a logical connection between the appellant's claims and the lower court's reasoning, violating procedural specificity requirements.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely reiterating previous arguments or failing to demonstrate a logical correlation between the contested decision's reasoning and the grounds of the appeal.

Parole chiave

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lack of specific argumentation inadmissible appeal reiteration of previous grounds procedural specificity correlation of reasoning court costs and fine judicial discretion on sentencing circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen.
Artt. 132 e 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTA ALFRED nato il 04/10/1981 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tota Alfred, ritenuto, preliminarmente, che nei procedimenti fissati con procedura de plano, come il presente, non è prevista la trattazione orale e che la memoria pervenuta in data odierna è tardiva; osservato che i primi due motivi del ricorso in esame, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti di estorsione e di tentata estorsione (capi 1 e 2), non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-5 della sentenza impugnata (ove si indicano analiticamente i singoli elementi costitutivi dei delitti ascritti e il compendio probatorio utilizzato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che analogamente reiterativo appare il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen., alla luce di quanto affermato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di appello a pag. 5 mediante adeguata applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che deduce il difetto di procedibilità per assenza di querela relativamente al reato di diffamazione e l'insussistenza dei suoi elementi costituitivi è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pag.

6) e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; osservato che il quinto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de