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Ordinanza — n. 45686/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on substitution of person for inadmissible generic mitigation and recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45686/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Cacciafiori's appeal against the second-instance conviction for substitution of person inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the lack of reasoning regarding contested recidivism, but the court found these grounds merely reiterative of previously rejected claims. The court ruled that sentencing discretion regarding aggravating and mitigating factors falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretion of the judge of fact, whose duty is adequately fulfilled by referencing decisive elements.

Parole chiave

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substitution of person generic mitigating circumstances recidivism contestation sentencing discretion inadmissible appeal penal code provisions judge of fact authority abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIAFIORI MARCO nato a PESCARA il 19/11/1969 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Cacciafiori Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza e la contraddittorietà della motivazione con rispetto alla mancata disapplicazione della recidiva contestata, oltre ad essere meramente reiterativi delle censure già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni, sono entrambi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottob