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Ordinanza — n. 45512/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds failing to meet Article 581 c.p.p. requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45512/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. The appellant argued for generic mitigating circumstances and non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code, but the appellate court had already denied these based on the defendant's lack of remorse and prior similar conduct. The Supreme Court ruled that without a new, argumentative critique of the lower court's reasoning, the appeal fails to satisfy the procedural requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d); Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those already rejected in the judgment under review, as they fail to constitute a specific and argumentative critique required by law.

Parole chiave

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repetitive grounds inadmissibility Article 581 c.p.p. requirements lack of argumentative critique non-punishment Article 131 bis procedural dismissal cassation revisione di una decisione controllo della commisurazione della pena ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Anche quanto alla applica- zione dell'art. 131 bis cod.pen., la Corte territoriale ha rilevato che l'imputato non aveva mostrato segni di resipiscenza per la condotta tenuta ma anche in ragione della negativa personalità dello stesso, per cui si giustificava il diniego del benefi- cio.
art. 131 bis cod.pen
Anche quanto alla applica- zione dell'art. 131 bis cod.pen., la Corte territoriale ha rilevato che l'imputato non aveva mostrato segni di resipiscenza per la condotta tenuta ma anche in ragione della negativa personalità dello stesso, per cui si giustificava il diniego del benefi- cio.
art. 581 c.p
Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, 20377/2009
Sez. 5, 28011/2013
Sez. 2, 11951/2014
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINELLI GIOVANNI nato a PALERMO il 23/08/1959 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Palermo ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto Pinelli Giovanni colpevole della contravvenzione di cui all'art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge in relazione al mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art-131 bis cod.pen.

3. I motivi sopra richiamati sano manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argo- mentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello ha riconosciuto la non parti- colare tenuità del fatto che esclude l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., a fronte dell'accertamento della precedente analoga condotta appena tre mesi prima. Inoltre, l'imputato non aveva neanche fornito alcuna valida indicazione al fine di rimodulare la pena. Anche quanto alla applica- zione dell'art. 131 bis cod.pen., la Corte territoriale ha rilevato che l'imputato non aveva mostrato segni di resipiscenza per la condotta tenuta ma anche in ragione della negativa personalità dello stesso, per cui si giustificava il diniego del benefi- cio.

4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte in appello rilevando l'erroneità della decisione impugnata. I motivi, dunque, reiterano le medesime doglianze già correttamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di motivi che, in quanto meramente ripetitivi a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerati come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ed è quindi inammissibile, in parte qua, il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-