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Ordinanza — n. 45462/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as facts are exclusively within trial court's evaluation power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45462/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Rosa Adriano's appeal inadmissible for attempting to reconstruct facts using criteria different from the lower court's evaluation. The trial court found Adriano guilty of fraud based on evidence linking him to email addresses, phone numbers, and car sales, noting his lack of explanation for withdrawing funds. The court ruled that re-evaluating factual elements is exclusively the trial judge's prerogative, thus rejecting the appeal's request for a new factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: The Supreme Court cannot re-evaluate factual elements established by the trial court, as such assessment is exclusively reserved to the judge of merit.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual evaluation exclusive fraud conviction trial court prerogative reconstruction of facts truffa in materia di credito danno patrimoniale procurato con astuzia abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Rosa Adriano e le memorie difensive successivamente pervenute, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Rosa Adriano e le memorie difensive successivamente pervenute, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSA ADRIANO nato a PORTOGRUARO il 05/02/1961 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; \

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rosa Adriano e le memorie difensive successivamente pervenute, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo che:

a) la casella di posta elettronica e i numeri di telefono utilizzati per le trattative truffaldine risultano intestati all'imputato, anche beneficiario dell'assegno;

b) la giustificazione resa dall'imputato in merito all'attività di compravendita di automobili avviata con tale Valle Alain rende evidente che questi fosse consapevole, all'atto di apertura dei conti correnti e delle utenze telefoniche a proprio nome, della funzionalizzazione della propria azione ad una più ampia progettazione delittuosa, tanto più se si considera che il Rosa non ha fornito alcuna spiegazione di quale fosse la ragione per cui, in esecuzione delle direttive del Valle, prelevava denaro e firmava passaggi di proprietà; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside