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Ordinanza — n. 45446/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as excessive sentencing and logical review are barred in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45446/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Malomedi Jolanda and Grisetti Maicol inadmissible. The appellants argued for logical flaws in the lower court's reasoning and excessive sentencing, but the Court held that cassation review is strictly limited to manifest illogicality. The court found the lower court's reasoning sound and noted that sentencing discretion falls within the trial judge's authority.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 192, comma 3 c.p.p.: In cassation proceedings, violations of the law regarding evidence evaluation cannot be raised unless they constitute a manifest illogicality of the reasoning explicitly present in the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation review limits manifest illogicality sentencing discretion logical review barred evidence evaluation motivazione nel merito controllo della commisurazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
pen., non può essere dedotta né quale violazione dì legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192, comma 3 c.p.p.
216260), A ciò sì aggiunga che con riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie e degli indizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 6, Sentenza n. 4119 del 30/04/2019
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 35135/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for attempted fraud due to procedural defects and discretionary sentencing.
Ordinanza — n. 3551/2026 — snpen
Recourse dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded appeal against recidivism application in habitual organized crime.
Ordinanza — n. 9876/2026 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and improper challenge to sentencing discretion.
Ordinanza — n. 33020/2021 — snpen
Italian court dismisses appeal for evasion as inadmissible due to new factual arguments and lack of new merit review.
Ordinanza — n. 27076/2024 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility as cassation courts cannot re-evaluate factual evidence. The court ruled the appeal inadmissible because the sole ground sought a factual reconstruction beyond the trial judge's authority, violating the exclusive power of the lower court to assess evidence. The decision emphasizes that cassation reviews only legal errors, not factual disputes, and thus the appeal was rejected with costs awarded to the state. The court affirmed that the trial judge's reasoning was free from logical or legal flaws, rendering the appeal's request for a different factual evaluation impermissible under the Code of Criminal Procedure. The ruling clarifies the strict separation between appellate review of law and the trial court's exclusive domain over fact-finding and evidence assessment. This case reinforces the principle that higher courts cannot substitute their own judgment for that of the trial judge regarding the weight and credibility of testimonial evidence presented at trial.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MALOMEDI JOLANDA nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 06/07/1990 GRISETTI MAICOL nato a BUSSOLENGO il 02/03/1986 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Malomedi Jolanda e Grisetti Maicol; ritenuto che il primo motivo di ricorso di Malomedi Jolanda -con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.- denuncia la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, così che non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), A ciò sì aggiunga che con riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie e degli indizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione dì legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata la corte d'appello ha correttamente ritenuto l'imputata consapevole della condotta illecita perpetrata sulla base di un chiaro e coerente quadro probatorio); ritenuto che il secondo motivo di ricorso di entrambi gli imputati che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 24/09/2024 Il consigl