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Ordinanza — n. 45340/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds regarding crime configuration and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45340/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too generic and lacked specific legal argumentation. The appellant contested the characterization of the crime under Article 378 of the Penal Code and the imposed sentence, but the court found these issues had already been correctly addressed in the lower court's judgment. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the strict requirements for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 378 c.p.: An appeal in legality is inadmissible if the grounds are excessively generic and non-specific, failing to provide a precise legal argument distinct from the already decided issues.

Parole chiave

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inadmissibility appeal legality proceeding generic grounds non-specific arguments Article 616 c.p.p. Article 378 c.p. procedural requirements reati contro la famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 378 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPORTA VINCENZO nato a MESAGNE il 21/12/1978 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Laporta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto in termini di estrema genericità e di estrinseca aspecificità, contesta la configurabilità del reato di cui all'ad 378 cp allo stesso ascritto e la misura della pena irrogata quando in realtà i detti temi di giudizio risultano affrontati con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.