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Ordinanza — n. 45328/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a settlement sentence on penalty determination grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45328/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a settlement sentence regarding the determination of the penalty. The appellant argued against the penalty amount, but the Court held that such complaints are excluded when the sentence falls within statutory limits. Consequently, the appeal was rejected via simplified procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they concern waived grounds, lack of evaluation of acquittal conditions, or defects in penalty determination not linked to the legality of the sanction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility penalty determination defects settlement sentence limits waived grounds exclusion simplified procedure application clausola di coscienza pena convenzionale sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.
art. 599 bis c.p
art. 129 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO CIRO nato a NAPOLI il 03/04/1968 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-a~-atte-Pafti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto da Ciro Attanasio avverso la sentenza descritta in premessa; ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p.; ritenuto in particolare che, secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed, altresì, come nel caso di specie, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020 , Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso in esame va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen e che alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 settembre 2023.