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Ordinanza — n. 45121/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for habitual crimes as particular leniency requires single offense type.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45121/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Vincenzo Nigrelli's appeal inadmissible regarding the lack of recognition for particular leniency under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued for non-punishment due to the minor nature of the offense, but the court found the argument infounded because the defendant committed multiple crimes of the same kind within five years. Consequently, the court ruled that habitual commission of similar crimes precludes the application of this specific statutory mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The particular leniency for minor offenses cannot be recognized when the author has committed multiple crimes of the same kind within five years, as the conduct is deemed habitual rather than isolated.

Parole chiave

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particular leniency habitual crimes Article 131-bis recidivism penal code inadmissible appeal same kind crimes falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Difatti, la lamentata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere riconosciuta, ai sensi del comma 4, nel caso in cui l'autore abbia commesso più reati della stessa indole.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRELLI VINCENZO nato a SAMBUCA DI SICILIA il 28/03/1966 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Nigrelli Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del 29 novembre 2021 del Tribunale di Palermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico con la recidiva reiterata infraquinquennale e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;

Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen, è aspecifico e manifestamente infondato in quanto, oltre ad essere caratterizzato da profonda genericità in un contesto di omissione di confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo. Difatti, la lamentata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere riconosciuta, ai sensi del comma 4, nel caso in cui l'autore abbia commesso più reati della stessa indole.

Nel caso di specie, dall'esame del certificato del casellario giudiziale si evince come il comportamento dell'imputato sia da ritenersi abituale, poiché la condotta in contestazione è della medesima indole, ovvero dettata dalla medesima finalità di lucro - connessa in questo caso all'istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato - dei numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, che presentano, pertanto, caratteri fondamentali comuni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il Consiglierf stensore Il Pre