Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45066/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding denial of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45066/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic and non-specific nature of the grievances raised by the appellant. The appellant argued that the lower court failed to provide adequate motivation for denying general mitigating circumstances under Articles 133 and 62 bis of the Penal Code. The court ruled that the lower court sufficiently justified its decision by highlighting the defendant's negative personality and specific criminal history, noting that a full evaluation of every defense argument is not required.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133; Art. 62 bis cod. pen.: The ratio of denying general mitigating circumstances does not require the trial court to evaluate every single defense argument, but rather to indicate the elements of predominant relevance considered obstacles to granting them.

Parole chiave

Generato dall'IA
general mitigating circumstances lack of motivation negative personality criminal history inadmissible appeal Art. 62 bis penal code allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GENNARO (CUI 036MZNQ) nato a NAPOLI il 01/12/1979 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da D'Angelo Gennaro, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione pluriaggravato. Considerato che le ragioni di doglianza, riguardanti la violazione degli artt.133 e 62 bis cod. pen., sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio.

Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali specifici anche per fatti recenti; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr