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Ordinanza — n. 45019/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for theft convictions due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45019/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hammami Khaled inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense raised generic grievances regarding legal violations, lack of reasoning, excessive sentencing, and incorrect legal qualification, but failed to provide specific factual or legal grounds as required by law. The court rejected these arguments because they were too broad, disconnected from the lower court's reasoning, and lacked the necessary specificity mandated for admissibility.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; The appeal must specify the legal and factual grounds supporting the request, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement theft convictions court costs aggravamento della pena pena sproporzionata altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI KHALED nato il 03/08/1985 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Hannmami Khaled, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di due episodi di furto aggravati ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 5 cod. pen. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione di legge;

2. Carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.;

3. Eccessività della pena irrogata;

4. Erronea qualificazione giuridica del fatto. Considerato che le censure elevate nei primi due motivi di ricorso risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate nelle conformi sentenze di merito; considerato che il rilievo riguardante l'asserita violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. risulta essere aspecifico ed avulso dai motivi di appello nei quali il ricorrente aveva sollevato doglianze attinenti esclusivamente al trattamento sanzionatorio. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, prossima al minimo edittale, sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità dei fatti per modalità di realizzazione dei reati; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che la doglianza riguardante l'erronea qualificazione giuridica del fatto è sprovvista di indicazioni riguardanti le ragioni di fatto e diritto che sorreggono la richiesta.

Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensor