Criminal appeal dismissed for genericity and lack of merit due to complete court reasoning on drug trafficking severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Hossain Sumon inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the imputation of responsibility under Article 73, paragraph 4 of the Penal Code to be generic and manifestly unfounded. This decision was based on the court's comprehensive reasoning which highlighted the high quantity of cocaine, the public nature of the transport, and the appellant's negative personality traits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 4 d.P.R. 309 del 90; The appeal is inadmissible for genericity and lack of merit when the lower court has provided complete and sufficient reasoning to justify the conviction and the specific aggravating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSSAIN SUMON nato a ROMA il 06/01/2002 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Hossain Slhion con i quale si contesta il vizio di motivazione relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 309 del 90 sono inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa motivazione resa, che fonda la finalità di cessione sul numero elevato di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta dall'imputato (ben 15.526 dosi di cocaina), dalla suddivisione in pacchetti sigillati, trasportati e detenuti in luogo pubblico con contestuale detenzione di una somma di denaro, non compatibile con le condizioni precarie del ricorrente; ritenuta correttamente valorizzata la gravità del fatto e la personalità negativa, desumibile dai precedenti anche specifici, giustificativi della recidiva contestata e della pena inflitta anche in ragione delle modalità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Pres