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Ordinanza — n. 44878/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive, generic, and unsupported grounds regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44878/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Marino Angela inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the first four grounds repetitive and merely requesting a different assessment of evidence already evaluated by the lower court, while the fifth and sixth grounds were deemed specific and unsupported by new facts. The seventh ground was rejected as generic and unfounded because the statute of limitations had not yet expired for the most serious charges.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; repetitive, generic, or unsupported arguments fail the admissibility threshold.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility repetitive grounds dismissal generic arguments rejection statute of limitations Italian procedural law peggioramento di uno stato anteriore proroga della misura terapeutica sospensione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso
Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000
259181-01), e risulterebbe, comunque, manifestamente infondato, laddove - non superando tutti gli altri motivi di ricorso la soglia dell'ammissibilità - non è rilevabile l'eventuale decorrenza del termine dopo la decisione di secondo grado (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv.
Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera
217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv.
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli
231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ANGELA nato a GELA il 30/04/1978 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Marino Angela, Ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso che contestano l'affermazione di penale responsabilità in ordine ai reati contestati ai capi A-B-C-D-E, sono reiterativi e non consentiti, in quanto meramente diretti a sollecitare un apprezzamento delle risultanze processuali diverso da quello fatto proprio dalla doppia conforme valutazione dei giudici di merito, a fronte di un apparato argomentativo privo di vizi logico-giuridici (cfr. pp. 5-8, ove si evidenzia l'attendibilità del figlio della persona offesa, Massimo Curatolo, la consegna dell'assegno all'imputata e l'utilizzo della carta Postamat in luoghi in cui quest'ultima era collocabile sulla scorta dei tabulati telefonici, così disattendendo ogni contraria deduzione difensiva); ritenuto che il quinto motivo è parimenti non consentito e aspecifico, avendo la Corte nissena adeguatamente chiarito il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando la pervicacia nell'agire e la gravità delle conseguenze dannose per un soggetto anziano (p. 8), senza che il ricorrente abbia peraltro indicato ulteriori elementi suscettibili di positiva valutazione; ritenuto che il sesto motivo è generico e manifestamente infondato, posto che è stata del pari offerta adeguata motivazione in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, giudicati congrui in relazione alla personalità negativa dell'imputata e all'assenza di resipiscenza (p. 8); ritenuto che il settimo motivo è generico, poiché nulla allega in ordine alla data in cui sarebbe maturata l'asserita prescrizione (cfr.

Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181-01), e risulterebbe, comunque, manifestamente infondato, laddove - non superando tutti gli altri motivi di ricorso la soglia dell'ammissibilità - non è rilevabile l'eventuale decorrenza del termine dopo la decisione di secondo grado (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), pur se, nello specifico, non risulta ancora oggi maturata, avuto riguardo ai 74 giorni di sospensione non contestata, la prescrizione neppure per i delitti più risalenti (capi A ed E, il cui termine scadrà il 5 novembre 2024); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ot