Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p. as required.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Ticonosco's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the reasoning behind the declaration of responsibility in the lower court's judgment. The court rejected this claim because the appeal was too generic and failed to specify the exact elements of the criticism, violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the criticism so the reviewing judge cannot exercise their scrutiny.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TICONOSCO VINCENZO nato a TARANTO il 15/07/1962 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ticonosco Vincenzo, Ritenuto che l'unico stringato motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica minimamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.