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Ordinanza — n. 44686/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for group consumption defense as already reviewed at lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44686/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Gallo and Picco inadmissible regarding their challenge to the 'group consumption' defense. The defendants argued that the lower courts failed to properly recognize this defense and assess personal responsibility for the crimes. The court rejected these claims because the issues were already adequately examined and dismissed by the territorial courts with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging decisions on 'group consumption' defenses are inadmissible if the lower courts have already thoroughly examined and rejected the arguments with correct legal reasoning.

Parole chiave

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group consumption defense criminal appeal inadmissibility personal responsibility assessment Cassazione ordinanza procedural exhaustion esenzione per categorie motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALLO GIANLUCA nato a TORINO il 12/12/1972 PICCO LAURA nato a TORINO il 21/11/1975 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 19143/24 Gallo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per plurimi reati di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i sovrapponibili motivi di ricorso degli imputati; Ritenuto che le prime due doglianze contenute nel ricorso per cassazione comune ad entrambi, che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della destinazione al "consumo di gruppo" e quindi all'uso personale e in generale alla sussistenza della responsabilità non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche;

Ritenuto che l'ultima doglianza è priva di specificità in quanto non si confronta con le argomentazioni proposte nei due provvedimenti di merito (pag. 40 della sentenza di primo grado e pag. 16 della sentenza di appello); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i