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Ordinanza — n. 44667/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for recidivism as arguments lack merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44667/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the criminal sentence regarding recidivism, arguing for a lighter sanction, but the court found these claims unsupported by sufficient or logical reasoning. Consequently, the court rejected the defense's arguments as unfounded and upheld the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals against criminal sentences regarding recidivism are inadmissible if the appellant's arguments lack sufficient and logical motivation or fail to adequately address the defense.

Parole chiave

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criminal recidivism appeal inadmissibility sanction treatment Corte di Cassazione manifestly unfounded recidiva nell'infrazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
18962/24 OKPERE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKPERE HOPE OSAMUDIAMEN nato il 10/08/1988 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 18962/24 OKPERE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure relative al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva) sono manifestamente infondate, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11