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Ordinanza — n. 44650/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic grievances lack specific merit arguments against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44650/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for tax evasion, but the court found these complaints were merely generic reproductions of issues already examined by the lower court. Consequently, the decision was rejected because the appellant failed to provide specific, substantive arguments challenging the appellate court's factual and legal assessments.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must contain specific and substantive arguments; generic grievances that merely reproduce lower court criticisms without engaging with the merits are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances tax evasion conviction lack of merit Cassation procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALABRINO SALVATORE nato a MAGENTA il 15/10/1981 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; • A n. 18817/24 Scalabrino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1