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Ordinanza — n. 44649/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and infondated regarding public utility work substitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44649/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Badri Brahim inadmissible due to manifestly unfounded complaints. The appellant challenged a first-instance conviction for the crime specified in Article 337 of the Penal Code, arguing for the application of a public utility work substitution. The court rejected these claims because the appellate arguments were entirely generic and amounted to mere assertions without substantive support.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and consist solely of generic assertions rather than specific legal arguments.

Parole chiave

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public utility work substitution Article 337 Penal Code inadmissible appeal manifestly unfounded complaints generic appellate arguments Cassa delle ammende procedural dismissal commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
18793/24 Badri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
18793/24 Badri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADRI BRAHIM nato a BOLOGNA il 02/10/1996 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18793/24 Badri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono manifestamente infondate a fronte della richiesta avanzata con i motivi di appello del tutto generica e risolventesi in una mera enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/