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Ordinanza — n. 44612/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding access to restorative justice programs due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44612/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected the request for access to a restorative justice program because the application was too generic and did not demonstrate specific utility. The court held that mere submission of a request does not automatically grant access, as the judge must evaluate the program's usefulness before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.p.; Art. 600-bis c.p.p.: The mere request for access to a restorative justice program does not automatically entitle the interested party to its implementation, as the judge retains the discretion to evaluate the program's utility.

Parole chiave

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restorative justice access generic application rejection judicial discretion utility inadmissible appeal court costs and fine ripristino delle prestazioni d'invalidità impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 111 c.p.p.
Art. 600-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 646 del 06/12/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONI MANOLO nato a ROMA il 16/09/1982 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Simoni Manolo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il rigetto dell'istanza con cui la difesa aveva richiesto l'accesso ad un programma di giustizia riparativa è manifestamente infondato avendo la Corte di appello motivatamente rigettato la richiesta rilevando come la stessa si presentasse assolutamente generica; che, infatti, in tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione delle domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione della sua utilità (Sez. 4, Sentenza n. 646 del 06/12/2023, dep. 2024, Rv. 285764 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/1