Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic assertions of responsibility defects without specific evidence analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ernesto Giordano's appeal inadmissible for failing to meet the strict requirements of admissibility in criminal proceedings. Giordano challenged a second-instance conviction for the crime of recidivism, arguing generic defects in the lower court's reasoning regarding his criminal responsibility. The court rejected these claims because the contested judgment explicitly and argumentatively addressed the evidence of proof, rendering the appellant's vague assertions insufficient to justify a review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 363, comma 1, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains only generic assertions of defects in the reasoning regarding criminal responsibility, without providing specific arguments that contradict the detailed analysis of evidence found in the contested judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ERNESTO nato a NAPOLI il 24/11/1993 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ernesto Giordano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, aspetto che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare argomentato con riferimenti completi e puntuali alle evidenze di proava raccolte, del tutto genericamente contestati con il ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigliere relatore Il re d nt