Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Filippo Linzalone's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for acquittal on robbery and attempted extortion charges, citing violations of law and prescription limits. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed by the Court of Appeal without providing specific, critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those already rejected by the court of first instance or if they lack specific argumentation and constitute mere complaints on facts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINZALONE FILIPPO nato a GIOIA DEL COLLE il 10/02/1982 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Linzalone Filippo; letta altresì la memoria depositata nell'interesse dello stesso imputato; osservato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 6-8 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il detto motivo risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto e, pertanto, non è consentito in sede di legittimità; ritenuto che la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso e relativa all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione (capo b) è manifestamente infondata atteso che per tale condotta non è intervenuta alcuna condanna; considerato che il secondo motivo di ricorso — che deduce il vizio di violazione di legge ed evoca in modo generico e confuso carenze motivazionali riguardanti l'art. 131-bis cod. pen., la pronuncia della Corte costituzionale relativa all'art. 629 cod. pen., la disciplina della prescrizione — è totalmente privo di specificità alla luce di quanto correttamente affermato dal giudice di appello a pag. 10 della sentenza impugnata ed, in particolare, trattasi di doglianze del tutto inconferenti e manifestamente infondate; ritenuto poi che la doglianza dedotta nella memoria e con la quale si è avanzata richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è anch'essa manifestamente infondata alla luce della applicazione all'imputato della recidiva reiterata che eleva di due terzi il termine di cui all'art. 157 cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 20