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Ordinanza — n. 43979/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of arbitrary sentencing or illogical reasoning in penalty continuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43979/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Martiradonna inadmissible regarding the sentencing for acts of harassment. The defense argued for a specific penalty increase based on the nine-month duration of the offenses, but the appellate court had already implicitly applied the continuation rules without error. The court ruled that since the lower court's reasoning was not arbitrary or illogical, the appeal fails to meet the strict threshold for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 64 c.p.: An appeal for violation of law regarding sentencing is inadmissible if the judgment is not the result of mere arbitrium or illogical reasoning, as the appellate court's implicit application of continuation rules based on the gravity and duration of conduct is not subject to cassation scrutiny.

Parole chiave

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sentencing continuation violation of law arbitrary reasoning illogical reasoning inadmissible appeal acts of harassment Cassation review sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 64 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIRADONNA GIUSEPPE nato a BARI il 14/01/1987 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Giuseppe Martiradonna, con unico motivo, deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata determinazione dell'aumento di pena per la continuazione in nove mesi e di sessanta euro di multa per il delitto di atti persecutori contestato al capo 2); Considerato che il primo è manifestamente infondato, in quanto secondo le statuizioni relative alla determinazione della pena da parte del giudice di merito sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico;

Rilevato che la Corte di appello ha motivato implicitamente la determinazione della pena in applicazione della disciplina della continuazione in relazione alla gravità delle condotte accertate di atti persecutori e in misura non illogica in relazione all'entità e alla durata delle stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre