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Ordinanza — n. 43009/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenges against a minor offense exclusion based on drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43009/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the exclusion of the minor offense hypothesis under Article 73, Paragraph 5 of the Drug Trafficking Law, arguing against the court's assessment of the drug quantity and purity. The court rejected these generic censure, affirming that the high weight and purity of the cocaine were legally incompatible with the minor offense threshold, rendering the lower court's decision correct.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant raises generic censure against the application of the minor offense hypothesis, as the court must evaluate all statutory parameters including quantity and purity, and if the primary indicator is negatively absorbing, other considerations lose relevance.

Parole chiave

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minor offense hypothesis drug trafficking law inadmissible appeal cocaine quantity Article 616 c.p.p. reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Art. 616 c.p.p.
309/9C); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
309/9C); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIONE VITO nato a SAN PANCRAZIO SALENTINO il 20/07/1974 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, il dato ponderale rilevante (gr.46 di cocaina), unitamente alla qualità elevata di purezza della sostanza detenuta (equivalente a circa 190 dosi) sono stati ritenuti motivatamente incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/9C); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il Con